Il Regolamento UE 2019/6 relativo ai farmaci veterinari รจ entrato in vigore il 28/1/2019 e si applica a decorrere dal 28/1/2022. Il regolamento reca nuove disposizioni in materia di medicinali veterinari,relativamente alle autorizzazioni, fabbricazione e immissione in commercio, alla distribuzione , alla prescrizione e all’impiego dei medicinali e prevede nuovi criteri per i controlli e le ispezioni.
In particolare era prima di questa norma ed รจ confermata l’obbligo per i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti conservare le registrazioni sui medicinali che utilizzano. La differenza consiste che prima avevamo un registro cartaceo ora รจ elettronico cui si accede attraverso la piattaforma del ministero della salute settore veterinario.
Inutile dire quanto questo complica la vita a tutti gli apicoltori che peraltro usano farmaci che non necessitano di ricetta.
Molti hanno inteso questa norma immediatamente operativa per il nostro mondo creando paura complice anche i messaggi giunti dal ministero informativi dell’attivazione del registro elettronico.
In realtร leggendo bene le norme รจ riportato “Fattispecie escluse dalla registrazione dei trattamenti (equini e api) e prosegue: In questo periodo transitorio di sei mesi nelle more della definizione di specifiche regole informatiche per i singoli settori le registrazioni dei trattamenti esclusivamente elettronici non si applicano al settore degli equini…. al settore apistico in considerazione dell’utilizzo di specialitร medicinali veterinarie senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria per cui รจ necessario implementare un sistema di registrazione non necessariamente vincolato alla prescrizione e disperazione”.
In merito assieme all’UNAAPI abbiamo chiesto un incontro al Ministero della salute.







