BDN banca dati nazionale

Denuncia Banca Dati

La movimentazione in banca dati del settore apistico è stata recentemente regolamentata dal D.Lgvo 5 agosto 2022 n. 134 e dal Decreto Ministero salute 7 marzo 2023 GU 113 del 16.5.2023 che approva il manuale operativo per la gestione del sistema I&R.

Riportiamo quanto previsto precisando la nostra ferma contrarietà ad una inutile burocratizzazione che costringe ad inutili ed onerose compilazioni. Assieme alle organizzazioni nazionale stiamo chiedendone le modifiche e la sospensione. Il provvedimento è anche all’esame della Camera dei Deputati che in commissione agricoltura sta modificando la Legge 313 del 2004 ed un emendamento licenziato dalla commissione riguarda la movimentazione fra apiari appartententi allo stesso apicoltore (stesso Codice)

La norma attualmente in vigore dal 15 giugno 2023 prevede:

Nuove attività: l’apicoltore, prima di iniziare una attività deve richiedere la registrazione tramite il SUAP del comune di residenza (per l’apicoltura il codice aziendale assegnato coincide con la residenza per gli apicoltori non professionisti e con la sede legale per i professionisti;

Per l’apicoltura l’allevamento si identifica con l’apiario;

Allevamento familiare (ex autoconsumo):

-è prevista per il numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo familiare riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

– per gli apiari familiari con modalità nomadismo è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento;

4.3 Apicoltura

  1. L’operatore di apicoltura, che detiene apoidei, inclusi api mellifere e bombi, per la registrazione o, a seconda dei casi, il riconoscimento della sua attività, oltre alle informazioni previste al capitolo 2.3 deve registrare ciascun apiario con le seguenti informazioni:
  2. a) numero di alveari dell’apiario e numero di nuclei;
  3. b) eventuale Associazione apistica di appartenenza.
  4. L’attività di allevamento corrisponde all’apiario e ogni apiario è identificato univocamente dal numero di registrazione unico dell’attività di apicoltura e da un numero progressivo.
  5. L’operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione anche quando questa temporaneamente non è occupata. Il cartello identificativo è:
  6. a) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
  7. b) di dimensioni minime equivalenti al formato A4;
  8. c) di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro centimetri «SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134», oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell’apiario. La nuova dicitura è prevista per i cartelli di apiari registrati dopo l’entrata in vigore del presente manuale operativo.
  9. L’operatore deve rispettare gli adempimenti previsti dall’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per tutte le movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilità delle movimentazioni a qualsiasi fine. Nel documento di accompagnamento è indicato l’apiario e il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo, quali nuclei, pacchi di api, api regine, celle reali e telaini con covata. Fanno eccezione le registrazioni in BDN delle movimentazioni che interessano le api regine, le celle reali e i telaini con covata, le quali possono essere registrate in ingresso una volta al mese dall’operatore ricevente. L’operatore di provenienza deve in ogni caso produrre, per ciascuna movimentazione di materiale apistico vivo, incluse le api regine e le celle reali, il documento di accompagnamento di cui all’art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R indicando quale destinazione iniziale l’apiario principale dell’attività di apicoltura. La validazione del documento di accompagnamento e le attestazioni sanitarie sono regolamentate da disposizioni di sanità animale, locali e nazionali. Per le movimentazioni da e verso apiari della medesima attività apistica in ambito della stessa provincia, se non vi siano disposizioni locali di sanità animale e se tali movimenti non determinano l’attivazione, intesa come movimentazione in entrata per nomadismo di api in un apiario non ancora popolato, o la disattivazione di un apiario nomade, intesa come l’ultima movimentazione in uscita da un apiario nomade che svuota l’apiario, l’operatore può compilare il documento di accompagnamento in forma cartacea e provvedere alla registrazione manuale dell’evento in BDN, previa comunicazione della scelta di tale opzione alla ASL competente. In caso di movimentazioni per motivo di uscita “impollinazione” verso un agricoltore non tenuto alla registrazione di cui all’art. 5 del d.lgs. I&R, l’operatore riporta il nominativo e il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.
  10. Nella schermata iniziale della BDN – sezione apistica sono rese disponibili per la ASL, ai fini del loro controllo, le informazioni inerenti alle movimentazioni sul territorio di competenza.
  11. L’operatore per attestare la cattura degli sciami naturali non usciti dal proprio apiario utilizza un documento in cui riporta data e luogo di cattura. Entro 7 giorni dall’evento, registra il nuovo nucleo in BDN come movimentazione in entrata nell’apiario in cui viene messo a dimora.
  12. L’operatore, oltre alla comunicazione tempestiva alla ASL dei casi di alta mortalità, deve registrare in BDN entro 7 giorni dall’evento, le informazioni inerenti alle morie di api, inclusi i sospetti avvelenamenti ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. I&R.
  13. L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e comunicare alla ASL il furto ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.lgs. I&R.
  14. L’operatore di apicoltura deve registrare in BDN, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e nuclei posseduti.
  15. L’operatore con attività temporaneamente sospesa, per motivi sanitari e non, deve mantenere in posizione il cartello identificativo visibile vicino all’apiario ed effettuare il censimento annuale dichiarando il possesso di zero alveari.
  16. L’operatore registra la cessazione dell’attività apistica conformemente all’art. 5, comma 5, lettera c) o, per gli stabilimenti riconosciuti, all’art. 6, comma 5, lettera b), del d.lgs. I&R, comunicando, con le modalità di cui al capitolo 2 del presente manuale operativo, la chiusura dell’attività di tutti i suoi apiari ad essa afferenti.
  17. L’operatore identifica i contenitori di api, bombi e altri apoidei movimentati riportando su di essi il codice aziendale.